Elenchi massoni/Respinto il ricorso della Gran Loggia regolare – Il Goi si appellerà alla Corte europea dei diritti dell’Uomo

La scorsa settimana la sezione del Riesame del Tribunale penale di Roma ha respinto il ricorso della Gran loggia regolare d’Italia contro il sequestro degli elenchi dei massoni iscritti dal ’90 ad oggi in Calabria e Sicilia (ne ho dato conto nei giorni scorsi e per questo rimando ai link a fondo pagina).

In attesa di capirne di più, sembra che il Riesame abbia rimandato a quel muro invalicabile rappresentato dalla sentenza n 4 del 12 marzo 1983 della Suprema Corte di cassazione, sezioni unite penali,  (presidente Mirabelli, estensore Satta Flores pm Suriano), secondo quale  «non sussiste la giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria, né di alcun’altra autorità giurisdizionale, sulla domanda di annullamento dell’atto di commissione parlamentare d’inchiesta».

Il provvedimento firmato dall’avvocato Massimo Albanese del foro di Reggio Calabria e dall’avvocato Vincenzo Montanino del foro di Santa Maria Capua Vetere, con la supervisione dell’avvocato Federico Bergaminelli non sembra dunque avere dato i frutti sperati.

Resta ora da vedere che fine farà il ricorso presentato alla Procura di Roma dal Grande oriente d’Italia (Goi), dopo che la Commissione parlamentare ha fatto scorrere il tempo intimato dallo stesso Goi per ritirare in autotutela il provvedimento di sequestro. Le possibilità di successo, a naso, sembrano pari a quelle della Glri.

Con la Gran Loggia del Goi che si avvicina (da domani a Rimini) è probabile che il Gran Maestro Stefano Bisi annuncerà dunque altro ricorso: quello alla Corte europea dei diritti dell’Uomo di Bruxelles.

Su quali presupposti? Semplice: su quelli fissati dalla sentenza della stessa Corte del 31 maggio 2007 che vedeva ricorrente lo stesso Goi. La tematica verteva sul divieto di discriminazione e libertà di riunione e di associazione.

Leggiamo lo stralcio della decisione cosi come commentata nello stesso sito del Goi:

La Corte conclude – sei voti contro uno – per la violazione dell’articolo 14 (divieto di discriminazioni) della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo nel combinato disposto dell’articolo 11 (libertà di riunione e di associazione).

La parte ricorrente, Grande oriente d’Italia di Palazzo Giustiniani è una associazione di obbedienza massonica che raggruppa molte logge. Essa esiste dal 1805 ed è affiliata alla massoneria universale. La ricorrente aveva già avviato una causa per contestare una limitazione alla propria libertà di associazione determinata da una legge regionale adottata dalla Regione Marche. Il 2 agosto 2001, la Corte europea dei diritti dell’Uomo ha emesso sentenza (Grande oriente d’Italia di Palazzo Giustiniani c/ Italia). Questa causa verte invece sulla legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. Tale legge stabilì, tra le altre, le regole da osservare per la nomina a cariche pubbliche di competenza della regione. Essa prevedeva in particolare l’obbligo per i candidati di dichiarare alla presidenza dell’esecutivo regionale e alla commissione per le nomine del Consiglio regionale la loro eventuale appartenenza ad associazioni massoniche o in ogni caso di carattere segreto. L’assenza di dichiarazione costituiva condizione impeditiva della nomina. Da una nota del consiglio regionale Friuli-Venezia Giulia 15 settembre 2005 risulta che soltanto una delle 237 persone candidatesi ad un posto di consigliere di amministrazione in una società a partecipazione regionale, ha dichiarato di appartenere ad una loggia massonica. Questa persona è stata scelta dal consiglio regionale per rivestire tali funzioni.

Contestazioni

L’associazione ricorrente riteneva l’articolo 55 della legge regionale n. 1/2000 discriminatorio ed incompatibile con il suo diritto alla libertà di associazione. Essa invocava l’articolo 14 della Convenzione, letto nel combinato disposto dell’Articolo 11. L’associazione sosteneva che l’articolo 55 della legge regionale n. 1/2000 aveva del pari violato l’articolo 11 della Convenzione, valutato autonomamente, così come l’articolo 13 della medesima (diritto a un ricorso effettivo).

Decisione della Corte

La Corte conclude che tenuto conto delle negative ripercussioni dell’obbligo di dichiarare l’appartenenza ad una loggia massonica sull’immagine e sulla vita associativa della ricorrente, questa può ritenersi “vittima” di violazione dell’articolo 11 della Convenzione. Tale conclusione implica che vi è stata un’ingerenza nel diritto alla libertà di associazione dell’interessata. Ne deriva che i fatti di causa rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 11. L’articolo 14 della Convenzione va dunque applicato. La Corte osserva che la norma in questione distingue tra le associazioni segrete e massoniche, la cui appartenenza deve essere dichiarata, e tutte le altre associazioni. I membri di queste ultime in effetti sono esentati da ogni obbligo di allegare, alla loro domanda di candidatura, una tale dichiarazione, e di conseguenza non possono incorrere nella sanzione prevista in caso di omissione. Esiste, quindi, un differente trattamento tra i membri della ricorrente e i membri di ogni altra associazione non segreta. In ordine al sapere se esisteva una giustificazione obiettiva e ragionevole di tale differenza, la Corte rammenta di avere già sostenuto che il divieto di nomina di frammassoni ad incarichi pubblici, introdotto per “rassicurare” l’opinione pubblica in un momento in cui il loro ruolo nella vita del paese era stato discusso, perseguiva legittimi scopi di sicurezza nazionale e di difesa dell’ordine. Orbene, la Corte ritiene che tali imperativi restano validi. Ma la Corte ricorda in soprappiù come, basandosi sull’articolo 11 della Convenzione autonomamente considerato, essa aveva concluso che il divieto di nominare frammassoni a determinati posti di competenza regionale non era “necessario in una società democratica”. La Corte ha osservato che era ingiustificato penalizzare una persona per la sua appartenenza ad una associazione, dato che ciò, di per sé, non era legalmente riprovevole. Questa causa si differenzia dalla precedente vertenza per il fatto che in base alla legislazione del Friuli Venezia Giulia, l’appartenenza alla frammassoneria non comporta l’esclusione automatica della nomina ad uno dei posti in questione. Che l’esclusione della candidatura del frammassone non sia automatica è dimostrata dalla circostanza che il solo candidato dichiarante la propria appartenenza ad una loggia è stato scelto dal consiglio regionale per ricoprire le funzioni di competenza. La Corte ritiene tuttavia che tali considerazioni, forse pertinenti sul terreno dell’articolo 11 in sé considerato, perdono una parte della loro importanza allorché la vicenda viene esaminata, come nella fattispecie, sotto l’ottica della clausola di non-discriminazione. In effetti, essa ritiene che l’appartenenza a numerose altre associazioni non segrete potrebbe determinare un problema per la sicurezza nazionale e la difesa dell’ordine allorché i rispettivi membri sono chiamati a ricoprire funzioni pubbliche. Potrebbe avvenire ciò, per esempio, per i partiti politici o i gruppi di sostegni di idee razziste o xenofobe, o meglio per le sette o associazioni aventi organizzazione interna di tipo militare o stabilenti un legame di solidarietà rigido o irriducibile tra i loro membri o ancora perseguenti un’ideologia contraria alle regole della democrazia, elemento fondamentale dell’ ”ordine pubblico europeo”. Orbene, in Friuli Venezia Giulia soltanto i membri di un’associazione massonica sono obbligati a dichiarare la loro affiliazione allorché si candidano per la nomina a determinati incarichi di competenza regionale. Nessuna giustificazione obiettiva e ragionevole di tale disparità di trattamento con le associazioni non segrete è stata avanzata dal Governo. Di conseguenza, la Corte ritiene esservi stata violazione dell’Articolo 14 nel combinato disposto dell’articolo 11 della Convenzione.

A breve con un nuovo approfondimento.

r.galullo@ilsole24ore.com

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