A torto o a ragione, le Obbedienze massoniche levano alto il grido di protesta per la lesione dei diritti costituzionalmente garantiti, a partire da quello di associazione, perpetrata dalla Commissione parlamentare antimafia. Il 1° marzo – come è ormai noto ai lettori di questo umile e umido blog – lo Scico della Gdf di Roma, su mandato dell’Ufficio di presidenza della stessa Commissione presieduta da Rosy Bindi, ha infatti perquisito le sedi di quattro obbedienze e ha sequestrato gli elenchi degli affiliati dal ’90 ad oggi della Calabria e della Sicilia.
Visto che le disgrazie – in questo caso per Grande oriente d’Italia (Goi), Gran loggia regolare d’Italia (Glri), Serenissima gran loggia d’Italia e Gran loggia d’Italia degli Antichi liberi accettati muratori – non vengono mai da sole, ecco che le stesse obbedienze in queste ore stano cercando di capire come opporsi al decreto di sequestro ma sbattono contro un primo, roccioso e altissimo muro.
Pochi, infatti, ricordano che c’è un precedente che pone in senso sfavorevolissimo ai ricorsi di ogni tipo, eccezion fatta (forse) per quello alla Corte di giustizia europea, contro le decisioni della Commissione antimafia prese ricorrendo ai poteri giudiziari.
Il muro è stato elevato dalla Suprema Corte di Cassazione, sezioni unite penali, con la sentenza n 4 del 12 marzo 1983 (presidente Mirabelli, estensore Satta Flores pm Suriano).
Leggiamo subito la massima e poi scendiamo in qualche dettaglio: «Non sussiste la giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria, né di alcun’altra autorità giurisdizionale, sulla domanda di annullamento dell’atto di commissione parlamentare d’inchiesta», nel caso di specie sulla logga massonica P2.
Detto chiaro e tondo: nessun ricorso al Tribunale del Riesame.
Vi risparmio i birignao giuridici e veniamo al sodo. Al termine delle 5 paginette fitte fitte, i giudici scrivono che «deve escludersi che la tutela giurisdizionale dei diritti soggettivi lesi dall’esecuzione di atti emanati dalle commissioni parlamentari d’inchiesta possa estrinsecarsi nell’annullamento o nella modifica degli atti stessi. E poiché la giurisdizione va determinata in base alla domanda, in concreto, proposta, non v’è quindi giurisdizione (di alcuna autorità giurisdizionale) in relazione ad una domanda di annullamento o modifica degli atti predetti. Non v’è pertanto giurisdizione rispetto alle domande proposte sia per il Riesame e perciò per la revoca o la modifica del provvedimento di sequestro emesso dalla Commissione parlamentare il 23 settembre 1982, sia per l’annullamento dell’atto del 6 ottobre successivo con cui la commissione deliberò di non trasmettere al Tribunale l’istanza di riesame (…) Dichiarato pertanto il difetto di giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria va conseguentemente annullata senza rinvio, in accoglimento delle richieste del procuratore generale l’ordinanza con cui il Tribunale di Roma, in data 29 ottobre 1982 si è pronunciato sulla istanza di riesame (per affermare che la mancata trasmissione degli atti precludeva la sua potestas decidendi)».
I passaggi logici racchiusi nella massima e che dunque rappresentano altrettante corone di spine per le obbedienze massoniche, sono:
- L’attività di inchiesta è propedeutica alla legislazione ed il potere di inchiesta non è autonomo ma insito in quello legislativo;
- Le commissioni d’inchiesta non sono organi delle Camere ma “sono” le Camere stesse nell’atto di procedere ad inchieste parlamentari;
- Le commissioni d’inchiesta sono organi politici – ed è questo a modesto avviso di questo umile e umido blog il punto più affascinante e controverso della vicenda – e pertanto i relativi atti non sono assoggettabili al controllo giurisdizionale;
- Le commissioni di inchiesta sono tuttavia vincolate all’osservanza dei precetti stabiliti per l’autorità giudiziaria inquirente;
- Nell’esercizio dell’attività d’inchiesta i parlamentari non sono coperti dall’insindacabilità;
- Sugli atti d’inchiesta è ammessa la presa in carico del giudice civile per la eventuale determinazione del danno risarcibile
Ce n’è abbastanza per dire che le scintille tra Obbedienze massoniche e Stato sono solo all’inizio.
Alla prossima settimana.
(si leggano anche