Amati lettori di questo umile e umido da lunedì vi sto raccontando quanto è contenuto nel paragrafo “Mafia e massoneria” della relazione generale e conclusiva della Commissione parlamentare antimafia presieduta da Rosy Bindi e consegnata la scorsa settimana ai commissari. Ribadisco che alcune riflessioni dei commissari potrebbero essere integrate. La sostanza non cambia.
Per quanto ho scritto ieri e lunedì rimando la link a fondo pagina.
Anche oggi proseguiamo sull’abbrivo di ieri sul generale dovere di segretezza delle associazioni massoniche, secondo la lettura che, sempre più convinta dà, la Commissione parlamentare antimafia.
Per la Commissione è proprio il segreto con tutte le sue appendici che consente peraltro fisiologicamente l’incontro tra le due formazioni (le chiama proprio così, come se si stesse parlando di una partita di calcio di serie A): una illecita e l’altra lecita, al di fuori di qualunque controllo esterno e per di più con la parvenza della liceità, così dando luogo a una zona grigia della quale ben poco è dato sapere.
Poi nella relazione della Commissione antimafia torna un aspetto che era stato già affrontato, vale a dire l’inadeguatezza della legge 17/82, meglio nota come legge Anselmi, promulgata subito dopo lo scandalo della cosiddetta loggia Propaganda 2 (P2) dell’indimenticabile Licio Gelli.
Questa legge in buona sostanza non avrebbe regolato quei fenomeni in cui l’interesse criminale è rivolto ad entità associative del tutto lecite (come ad esempio le obbedienze massoniche) che, affermano i commissari, lungi dal percepirsi e dichiararsi vittime, consentono e facilitano, anche soltanto inconsapevolmente, la propria strumentalizzazione.
«Si è di fronte dunque ad un corto circuito – scrive la commissione nel testo consegnato la scorsa settimana ai commissari – da un lato l’infiltrazione mafiosa poiché inglobata tollerata da legittime associazioni, occulta le sue caratteristiche di condotta antisociale; dall’altro lato tali legittimi associazioni che l’infiltrazione permettono, non sono sanzionabili».
Insomma è accaduto che l’articolo 18 della Costituzione non è mai stato attuato nella parte in cui prevede il divieto di associazioni segrete visto che la legge 17/82 ha previsto la sanzione penale e quella amministrativa di scioglimento solo per quelle che non solo siano improntate al carattere della segretezza ma all’integrazione di un ulteriore requisito non previsto dalla carta costituzionale: deve cioè svolgere attività diretta a interferire sull’esercizio delle funzioni di organi costituzionali e di amministrazioni pubbliche.
Praticamente indimostrabile anche se la pubblica accusa fosse assegnata ad Harvey Dent di Gotham City, prima che diventi “doppia faccia”.
E qui per la Commissione c’è un paradosso in più: la legge Anselmi ha di fatto aumentato il coefficiente di segretezza delle logge ufficiali che, proprio perché perseguono finalità lecite e dunque esulano dal divieto legislativo, hanno potuto mantenere in concreto, secondo i commissari antimafia, le barriere invalicabili alla conoscenza esterna ed interna.
La conclusione sul punto della commissione antimafia è secca: in questo momento, dunque, se dovessero sfuggire al controllo istituzionale e normativo le zone grigie che anzi, proprio perché dissimulate della legalità, si trasformano in zone franche, richiederebbero gli enormi sforzi compiuti negli ultimi decenni. La risoluzione della questione, finora rinviato o, ignorata dunque non appare più procrastinabile per la commissione antimafia.
Ora mi fermo. Domani ritorno.
P.S Vi consiglio di non perdervi sul sito del Sole-24 Ore (oggi e le precedenti lunedì e martedì) le nuove puntate della videoinchiesta del format multimediale “Fiume di denaro”, questa volta dedicata ai Grigioni svizzeri, nuovo Eldorado di società e fiduciarie italiane che cercano rifugio lontano dall’Italia. Non mancano i rischi di riciclaggio, frodi fiscali e infiltrazioni delle mafie
- – 3 to be continued (si leggano anche, da ultimo