Febbre da gioco/5 L’Italia è la bengodi europea e la Commissione antimafia prova a metterci una pezza

Da giorni amati lettori mi sto occupando della relazione “sui profili del riciclaggio connessi al gioco lecito e illecito” resa nota alcuni giorni fa dalla Commissione parlamentare antimafia (si veda in archivio i post ai quali ovviamente rimando).

Il senatore Raffaele Lauro, membro della Commissione antimafia, al quale ho riconosciuto il merito di essere stato il primo a sollevare il drammatico rischio dell’ossessiva presenza delle mafie in questa enorme fonte di business, in un comunicato stampa del 5 ottobre 2010 ha, in poche parole inquadrato un aspetto di drammatico rilievo: «L’Italia sta diventando la bengodi europea del gioco, una fabbrica di illusioni e di disperazione che, come un cancro, divora quotidianamente i redditi delle famiglie italiane, specie di quelle meno abbienti».

Contro questa deriva la Commissione parlamentare antimafia ha pensato bene di proporre una modifica, in sede legislativa o regolamentare, al fine di armonizzare la norma di riferimento del Tulps (il Testo unico di pubblica sicurezza) con i principi comunitari. Vedrete se avrò torto: il Parlamento lascerà la proposta in un cassetto, dove marcirà.

 LA MODIFICA ALL’ARTICOLO 88

Cosa dice l’artticolo 88 del Tulps?

«1. La licenza per l’esercizio delle scommesse puo` essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonche´ a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione».

Per la Commissione antimafia urge una riformulazione o comunque un’integrazione

dell’articolo, che tenga conto delle pronunce interpretative della Corte di giustizia europea, fatte proprie dalla stessa Corte di cassazione.

E cosa propone la Commissione?

Ecco a voi:

«2. La licenza può essere concessa altresì` ai soggetti di cui al comma

1, che gestiscono, per conto di terzi, con qualunque mezzo, anche telematico, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere. La disposizione si applica agli intermediari di società anonime ovvero con sede ubicata all’estero.

3. L’intermediario operante sul territorio nazionale produce all’organo

di pubblica sicurezza la documentazione idonea, la cui individuazione

e` rimessa ad un regolamento interministeriale da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro della giustizia.

4. La norma di cui al comma 2 si applica altresì alle società con sede all’estero operanti sul territorio italiano senza intermediari».

LA SPIEGAZIONE

Il secondo comma, riconosciuta alle società estere di capitale azionario anonimo (costituite legittimamente secondo le prescrizioni degli altri Stati membri), la facoltà di organizzare e gestire le scommesse sul territorio italiano, subordina, per ragioni di ordine pubblico e sicurezza pubblica, il rilascio della licenza di polizia ai necessari controlli sulla persona degli amministratori, nonché ad accurati controlli dei bilanci di esercizio e delle rendicontazioni contabili delle società, accompagnati da relazioni di certificazione redatte da primarie società di revisione contabile sui bilanci della società. Questo, al fine di scoraggiare e prevenire pericoli di riciclaggio. Intuitivamente, poi, il venir meno delle condizioni che avevano consentito il rilascio della licenza comporterebbe la revoca della licenza stessa.

La proposta di modifica normativa, aggiunge la Commissione antimafia, “appare opportuna, anche perché risulta evidente il contrasto stridente tra le esigenze di difesa dell’ordine pubblico (necessità dei controlli prodromici al rilascio delle concessioni), cui certamente non e` estranea la tutela del risparmio delle famiglie italiane, e il massiccio ricorso dello Stato al settore del gioco, attraverso il quale persegue l’obiettivo di incrementare il gettito fiscale”.

In questo nuovo contesto, sarà necessario, dice sempre la Commissione, “individuare gli strumenti idonei per riesaminare le concessioni e le licenze fino ad ora assegnate affinché si adeguino al nuovo quadro normativo. Si potrebbe anche valutare di introdurre forme di controllo telematico e rafforzare il quadro sanzionatorio con il ricorso alla revoca della concessione nei casi di infrazioni più gravi”.

Per oggi ci fermiamo qui. 

5 – to be continued (si vedano i post del 24, 25, 26 novembre e 4 dicembre)

r.galullo@ilsole24ore.com

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  • Davide |

    Pare molto strano che l’unico motivo evidente per cui urge una modifica all’eventuale tulps non venga menzionato. L’Italia stà ricevendo bordate su bordate ,nei tribunali e nel parlamento europeo. Difatti la normativa europea prevede che (in buona sostanza) qualsiasi soggetto europeo operante nel mondo delle scommesse (ed affini) possa operare anche in Italia (pagando la tassazione nel proprio paese) chiedendo ed ottendendolo un tulps . In realtà la normativa italiana ed AAMS in particolare insistono a disattendere queste normative europee cercando in ogni modo di contrastare quei soggetti che secondo AAMS non sono autorizzati….un pasticcio all’italiana ove aziende come ad esempio Stanleybet e molti altri stanno sguazzando a suon di sentenze di tribunali a loro favorevoli.

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