Confermata la confisca del tesoro di 50 milioni di Alfredo Ionetti a Cesena – Vince la linea delle Procure di Reggio Calabria e Forlì

La sezione Misure di prevenzione della Corte d’Appello di Reggio Calabria (Antonio Napoli Presidente, Natina Pratticò e Adriana Costabile consiglieri) il 16 marzo in camera di consiglio ha confermato la confisca dei beni a Cesena (Forlì) di Alfredo Ionetti. Il decreto è stato depositato in cancelleria il 24 settembre.

Esce così vincente su tutta la linea della Procura di Reggio Calabria –  supportata dalla fondamentale attività del pm Fabio Di Vizio della Procura di Forlì, uno dei magistrati più preparati in Italia – che il 12 marzo 2009 aveva disposto la confisca di tutti i beni di Ionetti e a lui riconducibili.

Questo tappa merita di essere raccontata partendo dai motivi con i quali Ionetti si era opposto al decreto di confisca.

 TESTA CODA

 La premessa – che contiene anche l’epilogo – è che il patrimonio confiscato è direttamente riconducibile a Ionetti e ai suoi familiari (moglie e figlio), visto che nulla ha consentito di ritenere che i beni appartenessero al boss Pasquale Condello. Queste conclusioni risultano pacificamente raggiunte tanto nella sentenza del 17 luglio 2008 con la quale il Gup ha assolto Ionetti, quanto nella sentenza definitiva emessa il 18 dicembre 2009 dal Tribunale di Reggio Calabria, che ha anche assolto Condello dalle accuse di intestazione fittizia e riciclaggio in concorso per Ionetti per insussistenza dei fatti.

Il patrimonio confiscato è stato accumulato in conseguenza di una palese evasione fiscale, si legge a pagina 20 del decreto.

(Si vedano anche gli articoli del 18, 20, 25, 27, 28 giugno e 7 agosto 2012)

 L’OPPOSIZIONE

 La difesa di Ionetti ha sostenuto che non era possibile, anche alla luce della sentenza di assoluzione richiamata, sostenere la pericolosità sociale di Ionetti. Dunque doveva essere revocato il decreto di confisca dei beni (valutabili in circa 50 milioni).

Vediamo nel dettaglio le difese:

1)     Ionetti ha avuto due incontri sporadici con Condello: il primo nel 1985, quando il “supremo” era un uomo libero e uno nel 2000. La “sporadicità” degli eventi non sarebbe indicativa né di un rapporto di vicinanza né di un rapporto di Ionetti con la cosca Condello

2)     Contestata la rilevanza ai fini probatori del ritrovamento di un Rolex custodito in una cassetta di sicurezza di Ionetti, come riscontro alle dichiarazioni del pentito Paolo Iannò, che riferì di un orologio regalato da Ionetti a Condello. Il tribunale insomma, secondo la difesa, avrebbe in maniera del tutto congetturale e illogica ipotizzato che l’orologio, ipoteticamente regalato da Ionetti a Condello, sarebbe poi stato da quest’ultimo consegnato a Ionetti perché lo custodisse per la fiducia che nutriva nei suoi confronti.

3)     Contestatissima la valorizzazione in chiave accusatoria, dell’apertura di un conto corrente negli anni Novanta per circa 200 milioni cointestato a Ionetti e a Morabito, giovane studente proveniente da Reggio Calabria, come dato indiziario della redistribuzione di risorse da parte dello stesso Ionetti fra soggetti contigui alla cosca Condello. Ricordiamo che Giuseppe Morabito era cognato di Pasquale Condello in quanto fratello della moglie di quest’ultimo.

4)     La prova che i beni fossero provento di evasione fiscale non legittima la confisca.

 LA METODOLOGIA

La Corte d’appello ha acquisto e prodotto le deposizioni testimoniali dei due ex amministratori giudiziari Francesco La Camera e Rosario Spinella e l’ordinanza di custodia cautelare del gip di Forlì del 12 gennaio 2012 a carico di Ionetti e il provvedimento di conferma del Trbunale della libertà del 30 gennaio. La difesa ha fatto incamerare la documentazione di Antonino Cento, titolare di una ditta debitrice di Ionetti e la sentenza di assoluzione di Condello in primo e secondo grado.

LA PERICOLOSITA’ SOCIALE

La Corte d’Appello sposa appieno il percorso argomentativo del giudice di primo grado, ritenendo la pericolosità sociale di Ionettiqualificata ed attuale”. Vediamo perché.

1)     le dichiarazioni del pentito Iannò sull’appartenenza di Ionetti alla cosca Condello o comunque la sua vicinanza alla stessa, sono supportate da una intercettazione telefonica dalla quale emerge “pacificamente” che Ionetti ha incontrato Condello durante la latitanza di quest’ultimo, dimostrando una conoscenza pregressa e di averlo comunque incontrato in passato. Questo dato – sebbene inidoneo a configurare una responsabilità penale – consente alla Corte di appello di affermare con certezza che Ionetti ha incontrato in più occasioni Condello, in particolare durante la sua latitanza, il che lascia intendere “con tutta evidenza la natura non certo lecita dell’incontro del quale Ionetti, intercettato il 28 aprile 2000, discuteva con la moglie”.

Interessante ciò che scrivono dopo i consiglieri. “Non v’è infatti dubbio sulla circostanza che un personaggio della caratura di Pasquale Condello non avrebbe certo accettato di incontrare Ionetti per una visita di cortesia per giunta durante il periodo della sua latitanza…contatti ripetuti ma soprattutto una condivisione di interessi di chiara matrice mafiosa, tanto che Ionetti appare persona protetta e tutelata da Condello”.

2)     la deposizione dell’ex amministratore giudiziario Rosario Spinella è fondamentale perché conferma “la clamorosa evasione fiscale operata da Ionetti”.

3)     La “dirompente importanza degli esisti investigativi compendiati nell’ordinanza di custodia cautelare del gip presso il Tribunale di Forlì emessa il 12 gennaio 2012 a carico di Alfredo Ionetti dal quale emerge in tutta la sua concretezza e soprattutto attualità la pericolosità sociale di Alfredo Ionetti”.

LA CONFISCA

Per la
confisca sono necessari tre requisiti: pericolosità sociale; disponibilità dei beni; l’indimostrata legittima provenienza degli stessi.

Ebbene per la Corte l’impressionante mole di elementi raccolti consente di “delineare la posizione quale indiziato di appartenere all’organizzazione mafiosa, integrandosi così il primo requisito della pericolosità sociale qualificata del prevenuto

Quanto alla disponibilità dei beni e all’indimostrata legittima provenienza degli stessi, non ci sono dubbi. Un passaggio colpisce. Quello in cui, messo ai raggi X il patrimonio di Ionetti dal 1958 al 2005, si legge che c’è una legittima provenienza dei beni e una corrispondenza economica con le disponibilità finanziarie della famiglia Ionetti, ad eccezione del periodo 1998-2005.

Colpisce un altro passaggio: “…la difesa non ha alcuna ragione di dolersi dell’intervenuta confisca dei beni acquisiti dall’odierno appellante Ionetti anche prima della sua presunta partecipazione all’associazione Condello, atteso che l’associazione in discorso è contestata dall’inizio degli anni ’80, con condotte a tutt’oggi perduranti ma considerato soprattutto che nella conversazione del 28 aprile 2000, Ionetti discorrendo con la moglie afferma di non vedere Pasquale Condello da 15 anni; è evidente pertanto che il dato emerso copre ampiamente il periodo di interesse”.

(Si vedano anche gli articoli del 18, 20, 25, 27, 28 giugno e 7 agosto 2012)

r.galullo@ilsole24ore.com