Due pizzerie in mano alla mafia italiana con un ordine di confisca già firmato ma non si possono toccare.
Non accade in Italia, dove il valore delle confische nel 2010 ha superato 3 miliardi ma in Germania, per la precisione in Bassa Sassonia, dove gli esercizi commerciali, del valore complessivo di 460mila euro, restano in mano ai proprietari che nel lontano 2001 furono raggiunti da una sentenza emessa dalla Procura della Repubblica di Roma.
I primi a dolersene sono però proprio i tedeschi che, dopo la strage di Duisburg del 15 agosto 2007, hanno scoperto che le mafie sparano solo per difendere gli affari.
Per questo il Bundestag, il Parlamento federale tedesco, il 2 ottobre 2009 ha approvato la legge di recepimento della decisione quadro 2006/783 del consiglio europeo, in materia di confisca e condanna.
Proprio questo è il passo che manca all’Italia e che rende impossibile – in base al principio di reciprocità che prevede che entrambi i Paesi recepiscano la normativa europea – la confisca delle due pizzerie.
Il caso è esploso due giorni fa nella Commissione parlamentare antimafia, dove a porre il problema è stata l’onorevole del Pd Laura Garavini, che da tempo risiede in Germania. Nel 2009 l’ex ministro tedesco della Giustizia Brigitte Zypries, nel presentare la legge dichiarò che “i criminali non devono trarre alcun profitto dalle loro malefatte. Inoltre dobbiamo assicurarci che non possano riutilizzare gli strumenti del delitto per commettere altri crimini. Creiamo ora i presupposti affinché l´esecuzione a livello continentale dei provvedimenti di confisca o sequestro disposti all´estero, non venga rallentata inutilmente da ostacoli burocratici e dalla diversità dei sistemi giuridici. Con questo provvedimento ci preoccupiamo, con gli altri Stati membri, che i criminali condannati non possano impedire l´accesso al loro patrimonio da parte dello Stato semplicemente custodendolo fuori dal Paese, uscendone così indenni”.
Ieri Laura Garavini ha depositato un’interpellanza urgente al ministro della Giustizia Angelino Alfano e a quello delle Politiche europee, Andrea Ronchi, avvalorata dal fatto che a memoria della stessa Commissione si tratterebbe del primo caso finora emerso di confische impossibili da portare a termine oltreconfine.
Il ritardo per l’Italia – rispetto al termine del 24 novembre 2008 fissato dalla legge comunitaria 2008 – è di oltre due anni. Il Governo Prodi era giunto sul filo del traguardo ma la fine anticipata della legislatura interruppe il processo.
L’attuale Esecutivo ha esercitato la delega entro l’ultimo giorno utile previsto dal comma 1, dell’articolo 49 della legge comunitaria 2008. Lo schema del decreto legislativo 239/2010 è stato presentato alle commissioni competenti il 28 luglio 2010, al limite dello scadere del tempo e a ridosso della chiusura estiva dei lavori parlamentari. La Commissione giustizia non ha potuto fornire nei tempi utili il parere e, denuncia l’onorevole Garavini, nonostante il decreto legislativo possa essere emanato anche in assenza del parere parlamentare, una serie di previsioni contenute nella legge comunitaria 2008 hanno permesso di far slittare ulteriormente i termini e in definitiva di far scadere il termine per l’esercizio della delega.
Il Governo non si poi è attivato per evitare la mancata attuazione della decisione quadro e per il momento non ha inserito alcuna disposizione nell’ambito della legge comunitaria 2011 (disegno di legge n. 2322 ancora in corso di esame al Senato).
Oltre alla Germania hanno recepito la decisione quadro anche la Francia, la Spagna e il Portogallo e proprio la collocazione geografica di questi Paesi – dove gli investimenti delle mafie italiane sono numerosi e di conseguenza anche le possibili confische di beni – preoccupa la Commissione parlamentare antimafia. L’onorevole Garavini è secca nel giudizio: “Anzichè vantarsi di avere la migliore legislazione antimafia al mondo, l’Italia dovrebbe preoccuparsi di non comprometterne la validità, premurandosi di recepire la decisione comunitaria. La lotta alla mafie ha ormai sempre più un respiro internazionale”.
BERLINO CI SUPERA
Il 21 gennaio 2009 – portandosi avanti con i compiti, quando cioè il provvedimento era ancora a livello di proposta di legge – il Governo tedesco emanò un comunicato stampa dal titolo eloquente: “Lo stato tedesco facilita la confisca dei proventi derivanti da attività criminali”.
Secondo il codice penale tedesco gli strumenti usati per commettere un crimine possono essere confiscati su richiesta del tribunale. Può essere anche disposto il sequestro dei valori patrimoniali ottenuti attraverso crimini: per esempio i proventi derivanti dallo spaccio di droga possono finire nelle casse dello Stato. Regole simili ci sono anche nelle leggi degli altri stati membri dell´Ue. Fino ad oggi però, nel caso in cui il criminale avesse già trasferito i soldi in un altro stato, l’applicazione di leggi analoghe aveva potuto essere attuata solo con enorme sforzo burocratico.
Con la decisione quadro europea l’attuazione di provvedimenti di confisca e sequestro legalmente validi emanati all´estero viene facilitata perché in ogni Stato membro verranno di massima riconosciute anche le decisioni prese in un altro Stato. Di regola non è più importante la cosiddetta “punibilità su due fronti”. In questo modo viene resa più semplice la persecuzione di reati come per esempio la partecipazione ad un’organizzazione criminale, il terrorismo, o il traffico di armi e droga. In pochi limitati casi gli stati possono rifiutare l´estensione della legge. Motivi di rigetto si possono per esempio opporre quando l´incriminato è già stato giudicato per lo stesso reato in un altro Stato, o quando la condanna del tribunale è stata emessa in sua assenza.
Ed ecco dunque che dopo questa lunga e articolata spiegazione, il Governo tedesco fa due esempi: uno che coinvolge la Francia e l’altro che riguarda la Danimarca
ESEMPIO CON LA FRANCIA
Un tribunale di Lione ha condannato uno spacciatore di droga e ha ordinato la confisca delle rendite dello spaccio per cinquantamila euro. Dopo che le autorità francesi hanno appurato che il patrimonio del condannato era custodito in una banca di Stoccarda, hanno rimesso la decisione al tribunale della città tedesca. Qui è stato fatto bloccare il conto e, in seguito alla decisione relativa all’esecutorietà dell´estensione della sentenza dall´estero, ne è stata confiscata una somma pari a cinquantamila euro.
Quando il ricavato della confisca ammonta a meno di diecimila euro, la somma resta allo Stato in cui essa è stata indebitamente sottratta. Se l´importo è maggiore, la metà viene versata all´altro stato coinvolto. Nel caso dell´esempio in questione le autorità tedesche daranno dunque venticinquemila euro a quelle francesi. In futuro la Germania, a seconda dei singoli casi, potrà trovare accordi sulla divisione del patrimonio anche con Stati non appartenenti all´Ue.
Con l’attuazione della decisione quadro, la legge sull´assistenza legale nelle cause penali deve essere estesa anche per quanto riguarda quei regolamenti, secondo i quali chi è
rimasto vittima di un crimine può ottenere un risarcimento statale dalla quota spettante alla Germania. Attraverso la legge devono essere snellite le richieste di prove del danno avvenuto. In futuro non sarà più necessario che un tribunale tedesco abbia accertato il diritto al risarcimento danni. È sufficiente la presentazione della documentazione dell´altro paese, se estendibile in Germania.
ESEMPIO CON LA DANIMARCA
Un tribunale a Copenhagen ha condannato per truffa un rivenditore d´auto per la vendita di una vettura usata ad un cliente tedesco. Contemporaneamente è stato ordinato il recupero del prezzo di acquisto, pari a settemila euro. Se questa disposizione viene giudicata estendibile in Germania, l´autorità preposta, di norma la Procura, su richiesta della vittima verserà direttamente a lei tale somma.
I PAESI AVANTI AL NOSTRO
Ecco infine una serie di informazioni (per la sola Spagna) e rimandi Internete a quei (pochi) Paesi della Ue che hanno recepito la decisione quadro:
1) Francia Loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010 visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale http://www.legifrance.gouv.fr/./affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022453925&fastPos=1&fastReqId=946891056&categorieLien=id&oldAction=rechTexte;
2) Spagna Ley 4/2010, de 10 de marzo, para la ejecución en la Unión Europea de resoluciones judiciales de decomiso http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l4-2010.html;Ley Orgánica 3/2010, de 10 de marzo, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y complementaria a la Ley para la ejecución en la Unión Europea de resoluciones judiciales de decomiso por la Comisión de infracciones penales http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo3-2010.html;
L’11 marzo 2010 è stata pubblicata la Ley 4/2010, del 10 marzo, il cui intento principale è quello di incorporare nel diritto spagnolo la decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca. La legge disciplina, pertanto, il procedimento attraverso il quale devono essere trasmesse agli Stati membri dell’Unione europea, da parte delle autorità giudiziarie spagnole, le decisioni di confisca; vengono inoltre stabilite le modalità mediante le quali le autorità giudiziarie spagnole riconoscono ed eseguono tali decisioni, nei casi di trasmissione da parte di altro Stato membro.
I giudici spagnoli dovranno trasmettere agli altri Stati membri i certificati nella lingua indicata dallo Stato dell’autorità giudiziaria che deve eseguire la decisione. Viene quindi prevista l’obbligatorietà della traduzione in spagnolo dei certificati che vengono rimessi alla Spagna dalle autorità competenti degli altri Stati membri Ue, senza necessità di ulteriori traduzioni nelle altre lingue ufficiali del Paese.
Si segnala, inoltre, che lo stesso giorno è stata pubblicata la Ley Orgánica 3/2010, del 10 marzo, volta ad aggiornare la legge organica 6/1985 sul potere giudiziario: l’art. 89-bis della legge del 1985 contiene ora un nuovo comma, che sancisce la competenza dei giudici monocratici penali (Juzgados de lo Penal) nei casi in cui le decisioni di confisca trasmesse dalle autorità competenti di altri Stati membri UE debbano essere eseguite in territorio spagnolo;
3) Portogallo Lei n. 88/2009, de 31 de Agosto http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c325276593342734c58526c6548524263484a76646938794d4441354c3078664f4468664d6a41774f5335775a47593d&fich=L_88_2009.pdf&Inline=true
r.galullo@ilsole24ore.com
p.s. Invito tutti ad ascoltare la mia trasmissione su Radio 24: “Sotto tiro – Storie di mafia e antimafia”. Ogni giorno dal lunedì al venerdì alle 6.45 circa e in replica alle 0.15 circa. Potete anche scaricare le puntate su www.radio24.it. Attendo anche segnalazioni e storie.
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