Mafia Capitale/2 L’analisi della Dna sulla banda di Carminati violenta e silente, apolitica e omnicorruttiva

Amati lettori di questo umile e umido blog, nel recente passato (rimando al link a fondo pagina) vi ho raccontato della sete del “mondo marcio di sopra” di annientare il procedimento in corso a Roma contro il “mondo di mezzo”.

Una lettura molto importante sul procedimento, giunge dall’analisi del consigliere Giovanni Russo nell’ultima relazione della Dna (Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo) presentata giovedì scorso al Senato. Per quanto ho scritto ieri rimando alla lettura del post.

Oggi proseguo sulla stessa falsariga.

Il consigliere Russo svolge della analisi molto ficcanti su questo tipo di mafia Capitale (pur in attesa di una sentenza definitiva, la battezziamo come perfino la Dna la chiama in un paragrafo della relazione). Come, ad esempio, quando scrive che la sua forza di intimidazione «non ha un territorio fisico, istituzionale o sociale privilegiato, ma che viene immediatamente percepita e subìta da chi con essa abbia rapporti».

Una mafia autoctona (una ma non la sola a Roma a modesto avviso di questo umile e umido blog) che se ne sbatte di tutto e di tutti e che pensa solo a fare affari e a corrompere (la corruzione per chi non lo ha ancora capito è l’altra faccia della putrida medaglia mafiosa). Russo scrive infatti che «… il metodo mafioso ha avuto precisa efficienza causale nella elaborazione strategica complessiva delle attività criminali: l’interazione del metodo mafioso con il metodo corruttivo sono rese evidenti dalle parole che l’indiscusso leader di Mafia Capitale, Massimo Carminati, pronuncia in seguito al cambiamento dell’orientamento politico dell’amministrazione di Roma Capitale, dopo le ultime elezioni comunali della primavera 2013».

La parte più interessante ed assolutamente conseguenziale rispetto alle riflessioni svolte in precedenza – ad avviso di questo umile e umido blog – è quella in cui Russo affronta, ricorrendo a importanti pronunce, il tema della “mafia silente”.

Da questo punto di vista la sentenza del 10 aprile 2015 della Corte di Cassazione, intervenuta sulla configurabilità dell’organizzazione capeggiata da Carminati come un’associazione di stampo mafioso affronta, risolvendola positivamente, una delle questioni più attuali e importanti che emerge, nell’ambito del processo penale (e non solo), in relazione alla presenza nel nostro Paese di organizzazioni criminali estremamente attive e pericolose: se cioè si possa applicare anche alle associazioni per delinquere diverse dalle “mafie tradizionali” la norma incriminatrice dell’articolo 416 bis del codice penale. La Cassazione ha preso in esame anche il rapporto fra associazione mafiosa e corruzione, confermando che tutte le mafie, sia quelle tradizionali che quelle nuove, «preferiscono sempre più ricorrere alla minaccia e alla violenza solo come extrema ratio, adottando – quindi – un approccio di tipo collusivo/corruttivo».

«Ai fini della configurabilità del reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, la forza intimidatrice espressa dal vincolo associativo dalla quale derivano assoggettamento ed omertà – si legge nella sentenza della Suprema Corte – può essere diretta tanto a minacciare la vita o l’incolumità personale, quanto, anche o soltanto, le essenziali condizioni esistenziali, economiche o lavorative di specifiche categorie di soggetti. Ferma restando una riserva di violenza nel patrimonio associativo, tale forza intimidatrice può venire acquisita con la creazione di una struttura organizzativa che, in virtù di contiguità politiche ed elettorali, con l’uso di prevaricazioni e con una sistematica attività corruttiva, esercita condizionamenti diffusi nell’assegnazione di appalti, nel rilascio di concessioni, nel controllo di settori di attività di enti pubblici o di aziende parimenti pubbliche, tanto da determinare un sostanziale annullamento della concorrenza o di nuove iniziative da parte di chi non aderisca o non sia contiguo al sodalizio».

Questo approdo interpretativo ha avuto un importantissimo seguito nella sentenza del 3 novembre 2015 del Gip di Roma (giudice per l’udienza preliminare) che, affrontando la posizione di alcuni imputati che hanno chiesto di definire la propria posizione con il giudizio abbreviato, ne ha affermato la responsabilità penale, anche con riferimento ad alcune ipotesi di reato aggravate dal metodo mafioso.

Nella articolatissima motivazione depositata il 28 gennaio 2016, ricorda Russo, vengono individuati tutti gli indici rivelatori della presenza di una associazione di tipo mafioso: «Sulla scorta degli elementi illustrati può ritenersi accertata la presenza nella capitale di un’associazione, che presenta caratteri e indicatori di mafiosità, individuati dall’elaborazione giurisprudenziale – la segretezza del vincolo, una struttura gerarchica, l’assoluto rispetto del vincolo gerarchico, il metodo mafioso utilizzato per l’acquisizione del controllo di imprese, di interi settori economici e di appalti pubblici, il diffuso clima di omertà, che ne deriva, un programma che comprende tutte le finalità contemplate dall’art. 4l6 bis c.p.- che ha Carminati il suo vertice, il quale le ha impresso cifra criminale e metodo operativo, ne ha deciso struttura, collocazione, direzione e ambiti di operatività, che ha matrice originaria e specifica nella realtà romana, nella quale operava da anni e che ha operato impunemente nella capitale, riuscendo a raggiungere, favorita dalla combinazione di fattori illustrata e dalle congiunture storico-politiche descritte, una posizione dominante nel settore degli appalti pubblici e, per quanto illustrato, l’occupazione dell’intera struttura comunale e delle sue municipalizzate nel corso della precedente amministrazione, garantendosela anche dopo il cambio di maggioranza con lo stesso metodo e con un’intensa ed ugualmente efficace attività corruttiva».

r.galullo@ilsole24ore.com

2 – the end

(si legga anche http://robertogalullo.blog.ilsole24ore.com/2017/02/14/pignatone-il-mondo-di-mezzo-e-il-mondo-di-sopra-che-tifa-contro-il-processo-su-mafia-capitale/