Concorso esterno alla mafia: il caso Ciaccio Sanfilippo riapre la partita negazionista che la politica non vuole risolvere

Se c’è un profilo – a mio fallibile giudizio – purtroppo controverso nella conoscenza e nella pratica giudiziaria, ebbene quello è il concorso esterno in associazione mafiosa.

Ne ho scritto più volte su questo umile e umido blog e – dunque – vengo al sodo ribadendo quanto penso: oggi (e ripeto oggi) il concorso esterno in associazione mafiosa è – sempre più – un “non senso” giuridico ma, ancor prima, sociale. Per quel che mi riguarda – e su questo concordo con il procuratore aggiunto di Reggio Calabria Nicola Gratteri – la cosiddetta “zona grigia” non esiste (ammesso che sia mai esistita). O è zona bianca (anche giudiziariamente al termine di eventuali assoluzioni processuali) o è zona nera. Vale a dire che o si è “dentro” un ‘associazione mafiosa o se ne è fuori. Tertium non datur.

Ripeto che questo ragionamento vale oggi perché, per il passato, vale a dire il momento in cui questo artificio giuridico venne presentato, vale (e sottoscrivo) quanto ha ripetuto recentemente il magistrato Giuseppe Ayala in un’intervista a Radio Radicale.  «Su certi imputati – ha affermato l’ex pm di Palermo – non avevo assolutamente elementi per dimostrare che fossero organicamente interni all’associazione mafiosa, tuttavia il semplice reato di favoreggiamento era insufficiente: così mi inventai il concorso e ne parlai con Falcone». Purtroppo Falcone non può confermare ma fu lo stesso Falcone che, nel 1987, alla fine del maxiprocesso ter a Cosa nostra, sottolineò la necessità di una tipizzazione che fosse in grado di reprimere “fiancheggiamento, collusione, contiguità” a Cosa nostra. A pagina 429 dell’ordinanza/sentenza del 17 luglio 1987, conclusiva del maxi-processo ter, si legge di «manifestazioni di connivenza e di collusione da parte di persone inserite nelle pubbliche istituzioni […] tanto più pericolose quanto più subdole e striscianti, sussumibili – a titolo concorsuale – nel delitto di associazione mafiosa».

La tipizzazione non è arrivata mai ma oggi – al termine di un percorso evolutivo delle mafie che non è certo completato ma che è pur sempre più veloce della capacità di reazione dello Stato – si ripropone drammaticamente. Ha ancora senso, oggi, parlare di concorso esterno?

Se – questo è il mio ragionamento terra terra – fiancheggi, colludi e sei contiguo per quale cavolo di ragione dovresti essere nella zona d’ombra e non quella di piena luce mafiosa? Forse che un calciatore riserva in una squadra  che si aggiudica lo scudetto viene premiato come concorrente esterno alla vittoria del campionato?

Parlare di concorso esterno è un interrogativo dirimente della contemporaneità storica, sol che si pensi che la mafia non è più (per quel che mi riguarda da sempre, ma non posso convincere chi la pensa diversamente) solo cicoria e meloni ma, soprattutto, professionisti, politici, massoni, servitori dello Stato, tutti accomunati da uno stesso identico aggettivo, vale a dire “deviato” rispetto a principi, valori, leggi e obbedienze.

Scrivo queste riflessioni perché – forse qualcuno di voi fuori dalla Sicilia lo avrà saputo, ma ne dubito fortemente – il Gip di Catania Gaetana Bernabò Distefano la scorsa settimana ha depositato le motivazioni del non luogo a procedere per concorso esterno in associazione mafiosa nei confronti dell’editore catanese Mario Ciancio Sanfilippo, proprietario della “Sicilia”.

Ora – sia ben chiaro e lo ripeto sempre, perché la mamma dei cretini è sempre incinta – a me interessa meno di zero di Ciancio Sanfilippo, del Gip (anche perché non li conosco né ho mai scambiato una parola in vita mia con loro) e di chiunque altro. Le mie riflessioni (peraltro condivise da un ampio spettro di giuristi, esperti e magistrati ma anche di questo mi interessa zero) sono un contributo per spingere ad una tipizzazione mancando la quale a beneficiarne sono sole le mafie e i sistemi criminali evoluti.

La presa di distanza dal gip Gaetana Bernabò Distefano è stata conseguente alla sua decisione ed ha toccato il punto più alto con la dichiarazione resa all’Ansa dal presidente dell’ufficio del Gip di Catania, Nunzio Sarpietro: «La negazione del reato di concorso esterno all’associazione mafiosa dal punto di vista giurisprudenzialeha affermato Sarpietro – è una decisione del tutto personale e isolata della dottoressa Gaetana Bernabò Distefano, poiché tutti gli altri giudici della sezione ritengono il suddetto reato sicuramente ipotizzabile, come più volte stabilito dalla Corte di cassazione».

Gaetana Bernabò Distefano, ha scritto che in merito al concorso esterno all’associazione mafiosa sul «profilo teorico la distinzione è chiara», sotto quello «pratico la differenza può essere problematica», creando una «difficoltà di concreta applicazione di tale figura».

Qualcuno può darle torto? Se si, si faccia avanti, ma non prima di aver letto quante sono state le assoluzioni con questo capo di imputazione nel corso degli anni: una valanga, a fronte delle poche (pochissime?) condanne che hanno retto fino in Cassazione che, guarda caso, ricordano tutti (ad esempio quella nei confronti di Marcello Dell’Utri e Amedeo Matacena).

Contestata anche la correttezza della formula usata dal giudice catanese: «Il fatto non è previsto della legge come reato».

Ebbene il codice penale prevede l’articolo 416 bis (associazione mafiosa), e l’articolo 110 (concorso nel reato). Alla fine degli anni Ottanta arrivò il cosiddetto “combinato disposto” in nome del quale sono giunte le sentenze. E così il reato di concorso esterno in associazione mafiosa è stato cristallizzato solo nella giurisprudenza. E bene ha fatto un grandissimo ex magistrato come Giancarlo Caselli, sul Fatto Quotidiano di qualche giorno fa, a ricordare che «la figura del concorso esterno nell’associazione mafiosa altro non è che una delle tante applicazioni concrete del concorso di persone, previsto in astratto dall’art.110 del codice penale. Ne deriva con assoluta evidenza che impiegare nei processi di mafia lo strumento del concorso esterno non rappresenta per nulla uno “strappo” alle regole. Si tratta invece della semplice applicazione ai reati associativi di una norma a contenuto generale, così come si fa normalmente per tutti i reati. Dunque, nessuno scandalo. Nessun reato “inesistente”».

Caselli ha calcato la mano (rectius: il mouse) e questo lo si deve alla sua storia personale e professionale, che lo ha sempre visto concretamente (e non a parole) in trincea contro Cosa nostra criminale e contro Cosa nostra “illuminata”. Scrive infatti ancora Caselli: «Il revisionismo negazionista. A questo parametro va ricondotta la sentenza di un Gip di Catania che, nel prosciogliere un imputato eccellente, ha negato l’esistenza stessa del reato di concorso esterno. Perché il dibattito non scivoli nelle sabbie mobili di una sterile polemica, va detto subito che non è possibile (se non mettendosi fuori della realtà) dimenticare che la vera forza della mafia sono complicità e collusioni. E che il concorso esterno è lo strumento per intervenire penalmente in quest’area. A titolo di partecipazione nell’associazione può essere punito soltanto chi ne fa parte integrante, assumendovi un ruolo stabile e condividendone le finalità. Ma c’è anche chi – pur rimanendo estraneo al tessuto organizzativo dell’ associazione – stringe con essa un “patto scellerato”. Si pensi al politico o all’imprenditore che vogliano avvalersi di “scorciatoie” (la forza intimidatrice della mafia) per ottenere consensi elettorali o sbarazzarsi della concorrenza, mettendo nel contempo a disposizione del mafioso il proprio potere politico od economico. Il rafforzamento che ne deriva all’associazione è evidente. Ed è un rafforzamento strutturale, non soltanto sporadico od episodico, in virtù del quale la mafia è un potere criminale – prima ancora che un sodalizio criminoso – fondato sulla violenza, che per la sua sopravvivenza ha bisogno di costanti rapporti con settori della classe dirigente».

Spero che Caselli – anche alla luce di questa durissima ma lucidissima e per ampi versi condivisibile presa di posizione – sia convinto come me che, 30 anni dopo il maxiprocesso e alla luce della devastante evoluzione delle mafie, il concorso esterno è diventato un papocchio non tanto superato quanto, piuttosto, come dimostra questa ennesima decisone catanese, superabile a destra e a sinistra dai giudici. Non si spiegherebbe altrimenti perché, lo stesso Caselli (per me punto di riferimento da decenni) ammetta che, quello dei concorrenti esterni «è un rafforzamento strutturale, non soltanto sporadico od episodico, in virtù del quale la mafia è un potere criminale – prima ancora che un sodalizio criminoso – fondato sulla violenza, che per la sua sopravvivenza ha bisogno di costanti rapporti con settori della classe dirigente».

Se è strutturale – e dunque non congiunturale, cioè dettato dalle singole occasioni – perché chiamare “esterno” ciò che invece, oggi, è diventato “intraneo”, parte integrante del dna delle mafie 2.0?

Negli anni l’intero arco parlamentare ha presentato proposte di legge ma nulla è cambiato.  Secondo voi è un caso? La domanda – anche qui a prova di mamma di cretino sempre incinta – è puramente retorica. Nei mesi scorsi ad attirare l’attenzione era stata la sentenza con cui la Corte europea dei diritti dell’uomo, ha stabilito che l’ex superpoliziotto Bruno Contrada non andava condannato perché all’epoca dei fatti oggetto del processo il reato non «era sufficientemente chiaro». I paletti sarebbe stati piantati dalla Cassazione con una sentenza del 1994 e due negli anni Duemila. I supremi giudici respinsero le tesi degli avvocati difensori secondo cui, il concorso esterno era il frutto di una forzatura giurisprudenziale ma i parlamentari, che pure hanno fatto (a parole) fiamme e fuoco sono sempre distratti da qualcos’altro.

Secondo il gip catanese, la «creazione di una fattispecie di reato non può che essere demandata al legislatore che deve farsi carico di stabilire i confini di tale figure, secondo precisi criteri di ermeneutica giuridica» e non «lasciare all’interprete il compito di definire qualcosa che, allo stato, non è definibile».

E’ pazza a pensarla così?

«La creazione del cosiddetto concorso esterno appare, purtroppo, una figura che si potrebbe definire quasi idealizzata nell’ambito di un illecito penale così grave per la collettività», scrive ancora il Gip. Anche qui: qualcuno può darle torto?

Attenzione, però, sottolinea ancora il giudice, «con ciò non vuole dirsi che la zona grigia dei cosiddetti colletti bianchi sia una zona neutra, non passibile di controllo giurisdizionale. Si può affermare che il fenomeno è più delicato di quanto non si pensi, ed inoltre ha avuto un’evoluzione, in negativo, che negli anni Ottanta non si poteva neppure prevedere. In sostanza l’intuizione di Giovanni Falcone e la conseguente creazione di una fattispecie di reato che potesse coprire la zona grigia della collusione con la mafia oggi non può che essere demandata al legislatore, il quale deve farsi carico di stabilire i confini di tali figure di reato secondo precisi criteri di ermeneutica giuridica. Una volta individuata legislativamente tale fattispecie sarà allora compito dell’interprete capire se il comportamento del singolo individuo vada ricompreso nella figura dell’associato mafioso o meno». Per il Gip il problema non è da poco, «soprattutto perché lascia all’interprete il compito di definire qualcosa che, allo stato, non è definibile». Secondo il Giudice la mancata certezza nella definizione del concorso esterno, che in astratto al momento potrebbe portare a contestare con maggiore chiarezza giuridica l’appartenenza a un clan, «non consente di sostenere l’accusa davanti al Tribunale», proprio per la «difficoltà di ipotizzare il cosiddetto delitto di concorso esterno in associazione mafiosa». «In ultima analisi – conclude  il Gip – i singoli elementi indiziari non sono idonei a supportare l’accusa nel successivo giudizio per idoneità, carenza o contraddittorietà degli stessi». Per questo ha dichiarato «il non luogo a procedere» nei confronti di Mario Ciancio Sanfilippo, perché «il fatto non è previsto dalla legge come reato».

Ora – benedetto il Cielo – come si può scaricare la colpa di una decisione sul singolo giudice e non invece esaltare le colpe di una compiacente classe politica?  Sapete qual è – a mio fallibile giudizio – il punto vero?  E’ che – alla stessa classe politica e dirigenziale di questo Paese – la cosiddetta “zona grigia” fa comodo, non solo perché sono in una marea a farne parte ma anche perché è più facile uscirne bianchi anziché neri. Uscire – cioè – dai processi, vergini anziché mafiosi.

r.galullo@ilsole24ore.com

(per le precedenti puntate si leggano

http://robertogalullo.blog.ilsole24ore.com/2015/05/28/sistemi-criminali1-il-pm-lombardo-della-dda-di-reggio-calabria-e-quelle-indispensabili-articolazioni-esterne-alle-mafie/

http://robertogalullo.blog.ilsole24ore.com/2015/05/29/sistemi-criminali2-i-pm-antimafia-di-reggio-e-palermo-la-nuova-norma-sul-voto-di-scambio-politico-mafioso-e-un-mostro/

http://robertogalullo.blog.ilsole24ore.com/2015/06/03/sistemi-criminali3-il-villano-palermitano-padre-del-concorso-esterno-in-associazione-mafiosa-dopo-140-anni-siamo-ancora-li/)

  • Ettore Ferrero... |

    Caro Roberto Galullo,

    Dell’articolo prendo in esame le prime frasi, che riguardano uno dei Magistrati italiani più esperti sul tema della lotta alla ‘Ndrangheta: il Dottor. Nicola Gratteri, Procuratore aggiunto e membro della DDA della Procura della Repubblica di Reggio Calabria.
    Evidentemente, come pochi, è in grado di orientare un processo sul concorso esterno in associazione mafiosa, rivoltando la tesi per cui la zona grigia è, invece, impregnata di collusione mafiosa.
    Somministrando nel contesto processuale un rafforzamento non meramente fittizio all’organizzazione mafiosa, ma inserita a pieno titolo con essa.
    Grazie!…

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