Ricevo e molto volentieri pubblico la controreplica – giunta da poco sulla mia mail – dell'avvocato Aurelio Chizzoniti al procuratore facente funzioni di Reggio Calabria Ottavio Sferlazza.
Rimando – per il "caso Rappoccio" al quale questa lettera fa riferimento – ai post che ho pubblicato su questo blog il 29, 30, 31 agosto e 1° settembre. In particolare – per completezza e facilità di lettura – ricordo che la dura replica di Sferlazza ai dubbi sollevati da Chizzoniti sulla gestione del "caso Rappoccio" nell'intervista al collega Consolato Minniti di Calabria Ora, è stata pubblicata sul post del 31 agosto.
In questa durissima controreplica – che lascia aperti scenari incredibili nello scontro in atto nella magistratura e nella politica reggina – un passaggio sintetizza tutto il pensiero di Chizzoniti: quello in cui testualmente asserisce che comprende il disagio del sostituto pm Giuseppe Lombardo che "non intende girarsi dall'altra parte".
Non solo Chizzoniti nella sua controreplica ribadisce tutte le accuse alla Procura di Reggio ma – se possibile – aggiunge carichi da novanta sul lassismo della stessa e sull'accanimento terapeutico nei confronti di magistrati come Cisterna, i fratelli Macrì e Mollace. La sfida di Chizzoniti – riassumbilie nelle domande a raffica che pone a Sferlazza e nel virtuale faccia a faccia che intrattiene con Pignatone Giusepppe, ex capo della Procura - è addirittura sfrontata. Delle due l'una: o è pazzo o ha ragioni da vendere. Non sta a me deciderlo.
C'è da giurare che non sarà l'ultima puntata mentre nel frattempo, per la cronaca, vi informo che il consigliere regionale Antonio Rappoccio, arrestato, nelle sei ore di interrogatorio ha scaricato tutte le responsabilità su un suo collaboratore il quale, a sua volta, ha preannunciato querela.
Tutto sommato l'aspetto meno interessante della partita che – nell'indifferenza totale di politici, intellettuali e società civile calabrese e italiana – si sta giocando nella magistratura e nella politica reggina.Buona lettura
5- to be continued
(le precedenti puntate sono state pubblicate il 29, il 30 il 31 agosto e il 1° settembre)
LA LETTERA DELL'AVVOCATO CHIZZONITI A SFERLAZZA
Un apprezzato scrittore francese, G. Bernanos, sosteneva che "la peggiore disgrazia che possa capitare ad un uomo è essere soddisfatto di sé". E’ quanto accaduto al Dott. Sferlazza impegnato ad inseguire ultra vires la chimera della ricostruzione di una improbabile verginità della Procura della Repubblica con riferimento al caso Rappoccio. Missione impossibile anche per una esperta équipe di specialisti in chirurgia plastico-giuridica.
Infatti, il Dott. Sferlazza, quando conclama la tempestività delle indagini ancorandola alla denuncia da me presentata in data 17/06/2010, non si accorge di autocertificare invece l’inconfutabile congruo lassismo investigativo avendo letteralmente ignorato le denunce della stampa locale a firma Patrizia Labate dal novembre 2008 fino al 26 marzo 2010 "riaperta la fabbrica dei corsi fantasma". Ovvero abbondantemente prima della campagna elettorale regionale. Una reiterata notitia criminis denunciata urbi et orbi dalla stampa locale ma che incredibilmente non ha lambito la curiosità investigativa che anche una massaia, come diceva il Magistrato Agostino Cordova, avrebbe avvertito.
Attraverso un singolare concetto della celerità processuale la Dott.ssa Labate viene interrogata l’08/11/2011 ovvero tre anni dopo rispetto al primo articolo ed "appena" due anni e messo rispetto a quello del 26/03/2010. Non a caso il Dott. Scuderi nel provvedimento avocativo a pag. 22 stigmatizza duramente la Procura sottolineando come nel caso Rappoccio non siano esistiti "coni d’ombra", aggiungendo sempre a pag. 22 che "senza l’esposto di Chizzoniti, Rappoccio avrebbe potuto continuare indisturbato (sic!) a delinquere". Soccorre sul punto "l’arte di annacarsi", libro scritto dal siciliano Roberto Alajmo, che agevola la conoscenza della differenza fra indagini di facciata e di sostanza. Soprattutto con riferimento alle imputazioni, minimali, riduttive contestate a Rappoccio e correi consentendo l’esercizio, per oltre due anni, delle funzioni istituzionali fraudolentemente conseguite attraverso un ingiusto vantaggio elettorale.
Si dirà dell’aggravante ex art. 7 L. 291/91 contestata all’ingenuo Zappalà, ma quando si è presentata l’occasione per verificare l’eventuale sussistenza della prefata aggravante, avvalendosi correttamente del verbale illustrativo sottoscritto dal pentito Lo Giudice, questo è stato letteralmente congelato nei confronti di Rappoccio e di altri politici. Salvo a rivitalizzarlo "tempestivamente" contro i Magistrati Alberto Cisterna, Vincenzo e Carlo Macrì, Francesco Mollace ed anche nei confronti di un Ufficiale dei Carabinieri.
Dott. Sferlazza vuole spiegare come mai le dichiarazioni del pentito Lo Giudice vengono considerate "generiche" quando coinvolgono Rappoccio e tantissimi altri politici reggini e poi diventano doviziose nei confronti di Magistrati ed Ufficiali dei Carabinieri? E chi mai Dott. Sferlazza ha parlato di voto di scambio ex art. 416-ter con riferimento al verbale Lo Giudice? E da quando in qua le dichiarazioni rese da un aspirante collaboratore di giustizia – ex art. 16-quater D.L. n. 8/91 e succ. int. – "utili alla ricostruzione dei fatti e delle circostanze sui quali viene interrogato" non vengono doverosamente esplorate così come prevede l’art. 326 c.p.p. "per le determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale"? Come si può assolvere all’obbligo di cui all’art. 112 della Costituzione se non si realizza la pre-condizione investigativa che nel caso Lo Giudice – Rappoccio ed altri è stata governata all’insegna di una inguaribile forma di strabismo investigativo? Perché, visto che Rappoccio, alla data del 07/04/2011, era indagato proprio per corruzione elettorale nel processo 6210/10, acquisite le dichiarazioni di Lo Giudice non è stato approfondito l’argomento anziché chiudere trentacinque giorni dopo (13/05/2011), con sospetta frettolosità, le indagini su Rappoccio?
E’ incredibile come chiunque arrivi in città capisca immediatamente che per vivere benissimo a Reggio e soprattutto per far carriera è bene comportarsi da turisti!
Ma non finisce qui. Dott. Sferlazza visto che Lei si nasconde dietro il paravento
delle pur possibili diverse valutazioni rispetto alle imponenti motivazioni del provvedimento avocativo, perché si è prodotto in una inedita paraimpugnazione mediatica dell’avocazione rinunciando a ricorrere in Cassazione? Scarsa fiducia nell’Organo di Legittimità o fondato timore di collezionare un’altra figuraccia? La verità, esimio Dott. Sferlazza, è che la Procura di Reggio in ordine al processo n. 6210/10, dopo ben undici mesi di indagini (si fa per dire), quasi timorosa di danneggiare Rappoccio, si è limitata alla timida contestazione della corruzione elettorale semplice (art. 86), con pena non superiore ai tre anni. Semplicemente vergognoso poiché io Dott. Sferlazza, Dott. Musolino e Dott. Pignatone vi ho costretti a rimangiarvi tutto, tant’è che a seguito delle mie veementi reazioni, accostate ai chiarimenti sollecitati dal Dott. Scuderi, nel contesto della prima istanza di avocazione (rigettata), avete innestato una invereconda ed eloquente retromarcia. Riemettendo in data 04/11/2011 un nuovo avviso conclusivo delle indagini e contestando – ob torto collo –, dopo ben diciotto mesi, la corruzione elettorale aggravata continuata di cui all’art. 87 DPR 570/60. Un incidente di percorso che però non è stato l’unico. Un altro è stato dedotto all’udienza preliminare del 26/01/2012 del processo 6210/10 proprio dalla stessa Procura attraverso il Dott. Francesco Tripodi Sostituto delegato che ha esclamato ad alta voce "perché non è stato contestato il reato di truffa?". Non può negare Dott. Sferlazza che sia nel processo n. 6210/10 che in quello stralcio n. 837/11 la Procura non ha disposto una sola perquisizione, accesso agli atti, acquisizione di computers, intercettazioni telefoniche ed ambientali, nulla sul terreno degli strumenti di ricerca probatoria quotidianamente utilizzati. Accertamenti, guarda caso, poi disposti dal Dott. Scuderi che in due mesi – fra l’altro balneari – ha impartito una lezione di correttezza investigativa ribaltando un processo opportunamente assopito e dopato. Al punto che la Procura è rimasta impassibile anche quando Tommasini Presidente dell’Iride Solare, ha consegnato sua sponte alla sezione di P.G. della Guardia di Finanza la scheda telefonica utilizzata dalle Sigg.re Tolla, Campolo, Catanzariti, ecc. per le convocazioni truffa. Stessa attenzione – rectius – distrazione investigativa per un cittadino documentatissimo su Rappoccio, anche con riferimento alla scalata parlamentare, che per essere interrogato, dopo oltre tre mesi di inutili segnalazioni, si è dovuto presentare spontaneamente in data 21/06/2011 alla Guardia di Finanza. Idem per la denuncia di Omar Minniti in Consiglio Provinciale – devoluta immediatamente alla Procura – in ordine alle lettere di assunzione spedite in piena campagna elettorale comunale del 2011 dalla fantomatica Sud Energia. Quale Magistrato ha avvertito la sensibilità di sentire il giovane Consigliere Provinciale di Rifondazione Comunista? Nessuno!
Di grazia, ma allora Dott. Sferlazza a quale tempestiva indagine si riferisce se la Procura ha finanche disatteso la richiesta di applicazione di misure cautelari sollecitata dalla Guardia di Finanza in ordine al processo n. 6210/10 con informativa del 28/03/2011? Torna di moda Seneca secondo il quale non esiste vento favorevole per un marinaio che non sappia dove andare! Per il gusto dell’arte e con riferimento al reato di cui all’art. 640 c.p. (truffa – il cui scopo protettivo è finalizzato alla tutela della persona umana, sotto il duplice profilo della libertà del consenso e del patrimonio) da Lei ritenuto assorbito dalla corruzione elettorale aggravata di cui all’art. 87 DPR 570/60 (parte offesa lo stato e bene giuridico protetto il regolare svolgimento delle campagne elettorali), Le eccepisco Dott. Sferlazza, che se fosse vero quanto Lei afferma in ordine alla truffa (640 c.p.), perché quando – in data 13/05/2011 – ha emesso l’avviso di conclusione delle indagini nel processo 6210/10 ipotizzando soltanto la corruzione elettorale semplice (art. 86), non ha contestato anche la truffa aggravata ex art. 640 c.p. in evidente concorso materiale con l’asettico art. 86?
Si comprende quindi il disagio del Sostituto Dott. Giuseppe Lombardo, che non intende "girarsi dall’altra parte", ed anche la presenza di spettri vaganti nella penombra dei corridoi della Procura che si divertono a disseminare microspie non per intercettare Rappoccio (e perché mai?) ma il Dott. Nicola Gratteri. Pericolosissimo concorrente (assieme ad altri Magistrati) alla sostituzione del Procuratore Pignatone che però è un ultras del fido scudiero Pristipino. Quanto al reato associativo Dott. Sferlazza si rilegga – ex plurimis – la deposizione resa alla Guardia di Finanza in data 14/04/2011 dell’ex collaboratore di Rappoccio, Tripepi Emilio Domenico: "Tutti, ripeto tutti eravamo a conoscenza di queste schede e tutti portavamo e presentavamo persone, conoscenti al Rappoccio". Riferendo inoltre dell’ordine perentorio impartito da Rappoccio per distruggere tutto il materiale compromettente che doveva scomparire dalla sede. A questo punto, per dirla con Cechov, se si ha un brutto aspetto perché prendersela con lo specchio? A me sembra opportuno, corretto e doveroso sottolineare il ruolo dei Dott.ri Scuderi e Pedone, Magistrati non omologati e non omologabili che incoraggiano il ricorso alla Magistratura che il popolo vorrebbe non incline a compromessi. Soprattutto sulle sponde politiche. Conseguentemente, sono pronto a confrontarmi pubblicamente con Lei su tutta l’aneddotica riferita e su altro non richiamato per evidenti esigenze di spazio; contestando alla Procura le pseudo indagini inefficaci, apparenti, gassose ed aeriforme, ideali per soluzioni gattopardesche, volte strumentalmente tese a gabbare il Santo attraverso ben individuate teorie e tecniche dell’annacamento (Alajmo – vedi libro citato).
Il fascicolo pendente a modello 44 in ordine al verbale Lo Giudice Le concede – in limine litis – il carpe diem della situazione per espletare quelle indagini clamorosamente negate anche al Dott. Vincenzo Macrì nei cui confronti, riferisce Lo Giudice, era stato pianificato un attentato quando esercitava le funzioni G.I. a Reggio. Et fiat lux su questa tenebrosa vicenda nel cui contesto è stato omesso anche un doverosissimo interrogatorio del predetto Magistrato. Conclusivamente, pur se alle Sue tempestive indagini è sfuggito anche il reato di peculato, ex post contestato dal Dott. Scuderi e condiviso dal Dott. Pedone, evoco il Cristo in Croce che invocò clemenza per i suoi carnefici: "Padre perdona loro perché [non] sanno quel che fanno".
Avv. Aurelio Chizzoniti