8 giugno 2010 - 17:39
San Marino, paradiso penale: l’ex ministro Foschi padre della legge bavaglio interviene
Ricevo e molto volentieri pubblico:
Partecipando all’incontro con Roberto Galullo a Rimini per la presentazione di “Economia Criminale”, ho ascoltato le critiche alle legge 93/2008 di cui sono stato promotore e mi sono reso conto di come possa essere diversa la percezione per un osservatore con poca dimestichezza delle vicende sammarinesi. Proverò ora a rispondere alle obiezioni sollevate già nel corso della serata, spiegando perché ritengo quella legge una preziosa conquista che segna l’inizio di una svolta verso un Paese più moderno e più giusto e che, non a caso, è stata fortemente osteggiata dal mondo bancario, timoroso di andare a ledere un segreto destinato a dissolversi pochi anni più tardi, così come da parte di certi affaristi appartenenti a quei poteri forti con molti legami nel mondo politico che infatti sono riusciti a provocare una prima crisi di Governo, proprio su questa legge nel 2007, e la successiva e definitiva rottura della maggioranza di allora nemmeno un anno dopo. Legge che ha riscosso il consenso della stragrande maggioranza degli Avvocati sammarinesi, così come di molti Magistrati, con qualche distinguo solo da parte di chi, pur condividendone i principi, nutriva qualche preoccupazione per un inevitabile aumento del carico di lavoro dovuto a maggiori adempimenti da svolgere.
Il contesto di riferimento
Per una corretta comprensione delle modifiche introdotte con la legge 93/2008, ribattezzata “del giusto processo”, va innanzitutto osservato che a San Marino vige ancora il Codice di Procedura Penale del 1878 (non è un errore, si tratta proprio del XIX secolo!) fondato su un rito totalmente inquisitorio, in cui cioè il Giudice può formare le prove esclusivamente in istruttoria, e non nel dibattimento pubblico, e non è nemmeno necessaria la presenza dell’indagato che può quindi ritrovarsi rinviato a giudizio senza nemmeno avere saputo di un’inchiesta aperta a suo carico. Interpretando la norma in maniera rigorosa, il Giudice a quel punto potrebbe assumere le prove già formate in istruttoria e rendere pressoché inutile il dibattimento.
Non va dimenticato poi che, fino a pochi anni fa, il Magistrato che conduceva le indagini era lo stesso chiamato poi a giudicare… sulla base delle accusa da lui stesso formulate! San Marino ha subito numerose condanne da parte della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo proprio su questi temi tanto che da ben 35 anni si parla di un nuovo Codice di Procedura Penale senza che nessuno ci abbia mai lavorato seriamente. L’articolo 6 della Convenzione Europea sui Diritti dell’Uomo sancisce proprio i diritti dell’imputato ad un equo processo e “ad essere informato nel più breve tempo possibile delle accuse a suo carico”.
In questo quadro, e consapevoli delle difficoltà, soprattutto in termini di tempo, che avrebbe comportato l’adozione del nuovo Codice, abbiamo deciso di varare una legge stralcio che ponesse rimedio ai principali problemi che si erano manifestati nel corso degli anni.
Aggiungiamo anche che il Giudice Inquirente è il solo titolare dell’azione penale e la esercita di fatto senza alcun controllo e senza dovere rendere conto a nessuno, tantomeno all’indagato o alle parti offese. Se, ad esempio, un cittadino denuncia un misfatto di cui è stato vittima, magari ad opera di qualcuno “che conta”, il Giudice potrebbe anche decidere di non svolgere alcuna indagine lasciando raggiungere i termini della prescrizione, oppure di archiviare il fascicolo senza motivazioni di sostanza, protetto dalla più stretta segretezza che nemmeno il Magistrato Dirigente può violare (in quanto non riveste funzioni di Procuratore Capo ma solo organizzative).
A differenza della procedura italiana, infatti, non ci sono un PM titolare delle indagini e un GIP che controlla la legittimità e le motivazioni alla base degli atti che il PM gli chiede di convalidare. A San Marino è tutto nelle mani del Giudice Inquirente e di lui solo.
Con la norma introdotta invece, il Magistrato è tenuto a pubblicare comunque il processo prima di archiviarlo, avvertendo le parti qualora non l’avesse già fatto, e queste hanno la facoltà di appellarsi all’archiviazione richiedendo che l’istruttoria sia affidata ad altro Giudice.
Nessuna segretezza per le indagini?
Riguardo alla Comunicazione Giudiziaria (simile all’Avviso di Garanzia italiano), proprio per evitare che qualcuno facesse il furbo (magari evitando di ritirare raccomandate provenienti dal Tribunale) si è deciso che il Magistrato è tenuto a inviarla, all’ultimo domicilio conosciuto, a prescindere dal fatto che questa sia effettivamente ricevuta. Quando infatti si dice che il Giudice fa in modo che l’indagato POSSA partecipare agli atti”, non significa che se questi non partecipa gli atti sono nulli. All’indagato (se conosciuto e se reperibile) viene infatti data la facoltà di farlo, ma resta suo diritto non prendervi parte, e l’inchiesta procede ugualmente.
Non è esatto però dire che le indagini si svolgono senza alcun segreto per l’indagato. Si prevede infatti che questi debba essere informato entro 30 giorni dall’apertura dell’inchiesta a suo carico attraverso
Sono in questo modo garantite condizioni di sicurezza per indagini delicate quali quelle in ambito finanziario o sulla criminalità organizzata che stanno a cuore a tutti noi, ma al tempo stesso si pone un freno all’abuso che si è fatto per tanti anni del segreto istruttorio, utilizzato anche in procedimenti aperti per diffamazione o per omicidio colposo da incidente stradale, e che troppo spesso ha consentito di far perdere le tracce di fascicoli aperti per i quali si può solo presumere sia stata raggiunta la prescrizione, dal momento che non se ne è saputo più nulla, nonostante ci fosse molta attenzione attorno ad essi.
Eventualmente si può parlare di tempi di prescrizione troppo rapidi, ma questo è un problema del Codice Penale che prevede pene troppo lievi per reati come il riciclaggio, non della Procedura Penale. A questo proposito abbiamo introdotto il principio della speditezza dei processi, assegnando all’istruttoria un tempo che non può superare il termine di un terzo del tempo di prescrizione del reato più grave, altrimenti il processo è prescritto. Tale termine, prorogabile fino a un mezzo a discrezione del Giudice, vuole evitare che approdino in Aula procedimenti già destinati a prescriversi durante il dibattimento o in Appello a causa di istruttorie troppo lunghe, e che andrebbero a intasare il calendario delle udienze sottraendo tempo prezioso ai procedimenti che invece stanno nei tempi prefissati.
Il divieto di pubblicazione
Veniamo ora alla parte relativa alla stampa. Comprendo che le misure introdotte possano non essere particolarmente apprezzate da chi lavora nel settore dell’informazione, e probabilmente non sono la migliore soluzione possibile. Va detto però che a San Marino non solo non esiste un Ordine professionale, ma non è riconosciuta nemmeno la professione di giornalista. Non esiste dunque un codice deontologico per chi fa informazione e le “regole” vengono affidate al buonsenso dei singoli, peraltro con buoni risultati finora. A differenza di quanto accade in Italia, dove c’è un’opposizione che protesta giustamente contro il bavaglio vero e proprio che si vuole porre ai giornalisti, durante l’elaborazione della legge mi sono trovato un’opposizione (che oggi è maggioranza) che in sostanza voleva maggiore rigore contro la stampa, per cui non abbiamo riscontrato azioni significative contro il provvedimento, ma siamo comunque riusciti a eliminare la previsione della prigionia “limitandoci” alla sanzione pecuniaria. La prigionia di primo grado rimane invece per chi pubblica notizie coperte da segreto bancario, come prevede la legge varata dal governo precedente a quello di cui facevo parte (Legge 165/2005) contro la quale non si levarono al tempo grandi proteste.
L’intenzione naturalmente non era quella di impedire alla stampa di seguire la cronaca giudiziaria, ma solo di tutelare la riservatezza delle indagini PRIMA che vengano a conoscenza dell’indagato stesso, a garanzia del lavoro del Giudice e di quei soggetti deboli che meritano particolare cautela, come i minori o le vittime di abusi per i quali è vietata l’indicazione delle generalità.
Negli atti parlamentari che accompagnano la legge (di cui costituiscono parte integrante), figura una precisazione a verbale in cui si specifica che il divieto previsto dalla legge si riferisce esclusivamente agli atti del fascicolo custoditi dal Giudice e conoscibili solo per via diretta (ad es, il contenuto di un interrogatorio o un referto medico) e non atti a cui terzi possono avere assistito (ad es. il fatto stesso che una persona sia comparsa davanti al Giudice) e comunque limitato alla sola fase della segretezza che non coincide con l’intera fase istruttoria.
L’articolo incriminato contiene anche una disposizione che in Italia può fare sorridere ma che da noi era invece necessaria, ovvero il fatto che “le sentenze e i decreti di archiviazione sono pubblici e chiunque può estrarne copia”. A San Marino infatti non era facile riuscire a sapere per quali motivi il Giudice aveva archiviato un determinato procedimento. Con questo provvedimento si tenta di rendere più agevole il compito di chi fa informazione stabilendo un principio semplice ma fondamentale.
Nelle previsioni fatte all’inizio del mio mandato di Governo, avendo oltre che la delega alla Giustizia anche quella all’Informazione, c’era anche una legge ad hoc sulla stampa e sull’editoria, in cui si sarebbe dovuto professionalizzare l’attività del giornalista riconoscendo ad esso diritti e doveri specifici, e in particolare modo, pur senza istituire un vero e proprio Ordine, promuovere un contesto associativo che avrebbe dovuto elaborare, in maniera assolutamente autonoma, un Codice Deontologico, un complesso di norme di autoregolamentazione adottate dagli operatori stessi e non imposte dall’alto. Avevo dato da subito la disponibilità a rivedere il divieto di pubblicazione alla luce di queste regole non appena adottate. La fine anticipata della legislatura ha impedito il prosieguo di ogni iniziativa.
Ogni legge nasce dalle esigenze e dalla situazione esistenti in un dato momento. Nulla vieta che possano essere riviste e aggiornate anche dopo averne testato gli effetti sul campo. Le critiche costruttive come quelle espresse da Galullo hanno il merito di fare riflettere ciascuno e dibattere intorno a temi strategici come
Ritengo che questa legge abbia colmato una serie di lacune ma sia stata solo una tappa in un cammino più lungo quale quello della trasformazione del nostro Paese in uno Stato moderno. Uno degli obiettivi strategici in questo percorso era e rimane l’introduzione di una nuova Procedura Penale che consenta alla Giustizia di essere più efficace e in grado di essere un pilastro nella lotta contro ogni forma di illegalità, a qualunque livello essa si manifesti, ivi compreso quello più alto e cioè quello politico, applicando integralmente il principio per cui la legge deve essere uguale per tutti.
Ivan Foschi, ex Segretario alla Giustizia di San Marino
Breve replica
Cari lettori, come ricorderete alcuni giorni fa ho scritto un puntuale articolo sulla legge 93/2008 che, inconfutabilmente per le fonti audite e per le testimonianze raccolte (magistrati, giornalisti e sammarinesi) in un recente viaggio a Rimini per presentare il mio libro “Economia criminale”, viene definita una legge capestro per la magistratura e bavaglio per la stampa.
Il padre putativo di quella legge, il gentile Ivan Foschi, ex Segretario di Stato alla Giustizia di San Marino, replica gradevolmente a quell’articolo.
Gli argomenti sono suadenti ma convincenti solo nella parte – già espressa in pubblico – in cui Foschi riconosce che qualche stortura è emersa.
Qualche? Molte. La testimonianza migliore è che Foschi non contesta (bontà sua) ne smentisce (non potrebbe) quanto ho scritto e quanto è stato messo a fuoco nel convegno di Rimini. Foschi, dopo una lunga premessa metodologica, punta su un fatto opinabile ma giusto e su uno “farlocco”.
Il punto “farlocco” è quello per il quale appare difficile capire a chi non è sammarinese le leggi sammarinesi e lo Stato stesso. Scimmiottando
Il punto opinabile ma giusto dal suo punto di vista è che a San Marino fa fede una volontarietà e non un’obbligatorietà di certi comportamenti: a partire dalla blindatura del segreto istruttorio e dalla partecipazione agli atti istruttori da parte dell’indagato. Vero: dal suo punto di vista. Smentito dai fatti: basti chiedere ai magistrati e, in campo di rogatorie, basti chiedere ai pm di Forlì e Roma.
E sulla libertà di stampa a San Marino vogliamo chiederne conto ai giornalisti del Paese?
La riflessione di Foschi ha però un pregio enorme: l’ex Segretario alla Giustizia si è prestato e si presta al dibattito, dunque al sale della democrazia. La sua è una ragionevole difesa di ufficio che ha molti punti condivisibili. Bello sarebbe che tutta la politica sammarinese si lanciasse in dibattiti democratici senza lanciare editti bulgari contro i giornalisti con la schiena dritta (che si rafforzano ancora di più nella consapevolezza di avere un solo padrone: il lettore).
Caro Ivan saluti cari a te e tutta San Marino
r.galullo@ilsole24ore.com
